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Decreto del Presidente della Repubblica

D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162: Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.

(Pubblicato nella G.U. n. 134 del 10 giugno 1999)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Visto l’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 7, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
Visto l’articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998;
Sentita la conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8 febbraio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 aprile 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana
il seguente regolamento:

CAPO I

1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell’allegato IV.

2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento gli ascensori a pantografo e gli altri ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide.

3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
a) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone;

Art. 1. – Ambito di applicazione

  1. gli ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento dell’ordine pubblico;
  2. gli ascensori al servizio di pozzi miniera;
  3. gli elevatori di scenotecnica;
  4. gli ascensori installati in mezzi di trasporto;
  5. gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso al posto di lavoro;
  6. i treni a cremagliera;
  7. gli ascensori da cantiere.

 

Art. 2. – Definizioni

 

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

  1. ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno;
  2. montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno;
  3. installatore dell’ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e della commercializzazione dell’ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;
  4. commercializzazione: la prima immissione sul mercato dell’Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;
  5. componenti di sicurezza: i componenti elencati nell’allegato IV;
  6. abbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;
  7. ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall’ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l’ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. E’ permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;
  8. messa in esercizio: la prima utilizzazione dell’ascensore o del componente di sicurezza;
    modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:1) il cambiamento della velocità;
  9. 2) il cambiamento della portata;

3) il cambiamento della corsa;

4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;

5) la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindropistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;

l) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione europea e da quest’ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e trasposte in una norma nazionale;

m) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.

 

Art. 3. – Dimostrazione di prototipi

1. E’ consentita la presentazione, in particolare in occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni di ascensori o di componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni del presente regolamento, purché l’apparecchio non sia messo in uso e un apposito cartello indichi chiaramente la non conformità dell’ascensore o dei componenti di sicurezza e l’impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione europea.

 

Art. 4. – Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

1. Gli ascensori e i componenti di sicurezza cui si applica il presente regolamento devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti nell’allegato I.

2. Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità di cui all’allegato II sono considerati conformi a tutte le prescrizioni del presente regolamento.

3. Ogni altra apparecchiatura destinata, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione europea, ad essere incorporata in un ascensore cui si applica il presente regolamento, può essere liberamente commercializzata.

4. La persona responsabile della realizzazione dell’edificio o della costruzione e l’installatore dell’ascensore devono comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell’impianto.

5. I soggetti cui al comma 4 devono assicurare che all’interno dei vani di corsa previsti per gli ascensori non vi siano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell’impianto.

 

Art. 5. – Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente

1. Le norme tecniche nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicate, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata prevede uno o più requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, l’ascensore costruito in conformità di tale norma si considera conforme ai suddetti requisiti. Si considera altresì conforme ai requisiti di cui si tratta il componente di sicurezza atto a consentire all’ascensore su cui sia correttamente montato di rispondere agli stessi requisiti.

3. In assenza di norme armonizzate, con regolamento adottato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le norme tecniche nazionali, che sono importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I.

4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, adottano le procedure necessarie per consentire alle parti sociali la partecipazione nel processo di elaborazione e controllo delle norme armonizzate in materia di ascensori.

5. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, se le norme armonizzate non appaiono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, provvede ad adire il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE.

 

Art. 6. – Procedura di valutazione della conformità

1. Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza elencati nell’allegato IV, il fabbricante di un componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità devono:

  1. presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all’allegato V e sottoporlo a controlli della produzione da parte di un organismo notificato ai sensi dell’allegato XI, oppure presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all’allegato V e applicare un sistema di garanziaqualità conforme all’allegato VIII per il controllo della produzione oppure applicare un sistema di garanziaqualità completo conforme all’allegato IX;
  2. apporre la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza e redigere una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell’allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste negli allegati VIII, IX, XI di riferimento;
  3. conservare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza.

2. Prima della commercializzazione ogni ascensore è costruito, installato e provato attuando una delle seguenti procedure:

  1. di controllo finale di cui all’allegato VI, oppure
    di garanzia di qualità di cui all’allegato XII, oppure
    di garanzia di qualità di cui all’allegato XIV,
    se progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all’esame CE del tipo di cui all’allegato V, ovvero, se progettato in conformità ad un ascensore modello sottoposto all’esame CE del tipo di cui all’allegato V, ovvero, se progettato in conformità ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia di qualità conforme all’allegato XIII, integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate;
  2. di verifica dell’unità, di cui all’allegato X, ad opera di un organismo notificato;
  3. di garanzia di qualità di cui all’allegato XIII, integrata da un controllo del progetto se quest’ultimo non è interamente conforme alle norme armonizzate. 3. Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione e a quelle di installazione e prova, possono essere compiute sullo stesso ascensore, se questo è progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all’esame CE del tipo di cui all’allegato V.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), il responsabile del progetto fornisce al responsabile della costruzione, dell’installazione e delle prove, tutta la documentazione e le indicazioni necessarie affinché queste operazioni si possano svolgere in piena sicurezza.

5. In tutti i casi menzionati al comma 2, l’installatore appone la marcatura CE all’ascensore e redige una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell’allegato II tenendo conto delle prescrizioni previste nell’allegato di riferimento (allegato VI, X, XII, XIII, XIV), conservandone una copia per dieci anni a decorrere dalla data di commercializzazione dell’ascensore. La Commissione dell’Unione europea, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere dall’installatore, su richiesta, una copia della suddetta dichiarazione di conformità e dei verbali delle prove relative all’esame finale.

6. Quando gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscono oggetto di altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l’apposizione della marcatura CE, questa indica altresì che gli ascensori o i componenti di sicurezza si presumono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.

7. Quando una o più delle direttive di cui al comma 6, lasciano al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli ascensori o i componenti di sicurezza sono conformi soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dall’installatore o dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano l’ascensore o il componente di sicurezza.

8. Quando l’installatore dell’ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza, il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione europea non rispettano gli obblighi previsti dal presente articolo, tali obblighi devono essere adempiuti da chi immette sul mercato l’ascensore o il componente di sicurezza, gli stessi obblighi gravano su chi costruisce l’ascensore o il componente di sicurezza per uso personale.

 

Art. 7. – Marcatura CE

1. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali “CE” secondo il modello grafico riportato all’allegato III.

2. La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile conformemente al punto 5 dell’allegato I e deve, altresì, essere apposta su ciascun componente di sicurezza elencato nell’allegato IV o, se ciò non è possibile, su un’etichetta fissata al componente di sicurezza.

3. E’ vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o sui componenti di sicurezza può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

4. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, quando sia accertata una apposizione irregolare di marcatura CE l’installatore dell’ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza o il mandatario di quest’ultimo stabilito nel territorio dell’Unione europea, devono conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e far cessare l’infrazione alle condizioni stabilite dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

5. Nel caso in cui persiste la mancanza di conformità, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato prende tutte le misure atte a limitare o a vietare la commercializzazione di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal commercio e a vietare l’utilizzazione dell’ascensore, informandone la Commissione e gli Stati membri.

 

Art. 8. – Controllo di mercato e clausola di salvaguardia

1. Per gli ascensori o i componenti di sicurezza commercializzati, ai sensi del presente regolamento, il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I è operato dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a campione o su segnalazione, attraverso i propri organi ispettivi, in coordinamento permanente tra loro, al fine di evitare duplicazione dei controlli.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e degli altri uffici tecnici dello Stato.

3. Quando gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la sicurezza accertano la non conformità di un ascensore o di un componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I ne danno immediata comunicazione al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Quando è constatato che un ascensore o un componente di sicurezza, pur munito della marcatura CE ed utilizzato conformemente alla sua destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previa verifica dell’esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato all’interessato, con l’indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui è possibile ricorrere.

  1. 5. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato informa la Commissione dell’Unione europea dei provvedimenti di cui al comma 4, precisando se il provvedimento è motivato da:
    non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’articolo 4;
  2. applicazione non corretta delle norme di cui all’articolo 5, comma 1, ovvero lacuna nelle stesse.

6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione dell’Unione europea i provvedimenti di cui al comma 4, possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.

7. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato degli ascensori o dei componenti di sicurezza ai sensi del presente articolo sono a carico dell’installatore dell’ascensore o del fabbricante dei componenti di sicurezza o del mandatario di quest’ultimo stabilito nel territorio dell’Unione europea.

 

Art. 9. – Organismi di certificazione

1. Le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 6 sono espletate da organismi autorizzati e notificati ai sensi del comma 6 e dell’articolo 10, oppure dagli organismi notificati dagli altri Paesi dell’Unione europea.

2. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono autorizzati gli organismi in possesso dei requisiti minimi di cui all’allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. Gli organismi che rilasciano certificazioni dei sistemi di qualità oltre agli altri requisiti prescritti devono possedere un’organizzazione conforme alle norme UNI-EN 45012.

3. L’autorizzazione è rilasciata entro centoventi giorni dalla domanda. Trascorso inutilmente il suddetto termine l’autorizzazione si intende negata.

4. Le spese relative ai controlli preliminari connessi alla procedura di autorizzazione degli organismi sono a totale carico del richiedente. Le spese relative alla certificazione del tipo o del modello o del sistema di qualità sono a totale carico dell’installatore dell’ascensore o del fabbricante del componente di sicurezza o del mandatario di quest’ultimo stabilito nel territorio dell’Unione europea. Le spese relative alla certificazione del singolo ascensore, secondo gli allegati VI e X, sono a totale carico dell’installatore dell’ascensore.

5. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determinano gli indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneità dell’attività di certificazione e, operando in coordinamento permanente tra di loro, vigilano sull’attività degli organismi autorizzati, procedendo attraverso i tecnici dei propri uffici ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento.

6. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, notifica tempestivamente alla Commissione dell’Unione europea e agli Stati membri l’elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di cui all’articolo 8, i compiti specifici e le procedure d’esame per i quali tali organismi sono stati designati, i numeri di identificazione loro attribuiti in precedenza dalla Commissione, ed ogni successiva modificazione, anche al fine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato cura periodicamente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi aggiornati degli organismi autorizzati.

7. Quando è constatato che l’organismo di certificazione, al quale è stata rilasciata l’autorizzazione di cui al comma 2, non soddisfa più i requisiti di cui al presente articolo, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato revoca l’autorizzazione informandone immediatamente la Commissione dell’Unione europea e gli altri Stati membri.

 

Art. 10. – Disciplina transitoria per la conferma degli organismi di certificazione

1. Gli organismi autorizzati in via provvisoria richiedono all’Ispettorato tecnico del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato la conferma dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. L’istanza indica le eventuali modificazioni intervenute nella struttura dell’organismo ed è corredata dalla documentazione utile a completare quella già in possesso dell’amministrazione, secondo le prescrizioni del presente regolamento.

3. L’ammistrazione provvede, ai sensi dell’articolo 9, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Trascorso inutilmente tale termine l’autorizzazione si intende concessa.

 

 

CAPO II

 

Art. 11. – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato.

2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori e montacarichi:

  1. per miniere e per navi;
  2. aventi corsa inferiore a 2 m;
  3. azionati a mano;
  4. che non sono installati stabilmente;
  5. che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.

 

Art. 12. – Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato

1. E’ soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.

2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto di cui all’articolo 6, comma 5, lettera a), contiene:
l’indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto;

  1. la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
  2. il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
  3. la copia della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 6, comma 5;
  4. l’indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto;
  5. l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, che abbia accettato l’incarico. 3. L’ufficio competente del comune assegna all’impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.

4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), il proprietario, previo adeguamento dell’impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.

5. E’ fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.

6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l’eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell’immobile e/o dell’installatore, il comune ordina l’immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.

7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell’inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell’esercizio delle loro funzioni.

 

Art. 13. – Verifiche periodiche

1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l’azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l’ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, nonché, gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all’allegato VI o X.

2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l’esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.

3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell’impianto le suddette operazioni.

4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell’ impianto.

5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove negativo, è trasmesso al competente ufficio tecnico dell’amministrazione che dispone il fermo dell’impianto.

6. Le spese per l’effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l’impianto.

 

Art. 14. – Verifiche straordinarie

1. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell’impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l’esito negativo della verifica.

2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell’impianto. Per la rimessa in servizio dell’ascensore, è necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo, ai sensi del comma 1.

3. Nel caso siano apportate all’impianto le modifiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), la verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all’articolo 13, comma 1.

4. Le spese per l’effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l’impianto.

5. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 13, comma 5, le amministrazioni statali possono provvedere alla verifica straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri ruoli.

 

Art. 15. – Manutenzione

1. Ai fini della conservazione dell’impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell’ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all’esito favorevole di una prova teorico- pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.

2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo.

3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell’impianto:

  1. a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
  2. a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
  3. alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.

4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta all’anno per i montacarichi:

  1. a verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
  2. a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
  3. a verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra;
  4. ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all’articolo 16.

5. Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l’avvenuta, corretta, esecuzione.

6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.

7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l’impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

 

Art. 16. – Libretto e targa

1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all’articolo 6, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all’impianto.

2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all’atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all’articolo 8, comma 1.

3. In ogni cabina devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l’uso e una targa recante le seguenti indicazioni:

  1. soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
  2. installatore e numero di fabbricazione;
  3. numero di matricola;
  4. portata complessiva in chilogrammi;
  5. numero massimo di persone.

 

Art. 17. – Divieti

1. E’ vietato l’uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata.

2. E’, inoltre, vietato l’uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alla persone con abolita o diminuita funzionalità degli arti ed ai minori di dodici anni, anche se accompagnati.

3. Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, della tabella A annessa al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720.

 

Art. 18. – Norma di rinvio

1. Alle procedure relative all’attività di certificazione di cui all’articolo 6 e a quelle finalizzate alla autorizzazione degli organismi di certificazione, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all’effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

 

Art. 19. – Norme finali e transitorie

1. Salvo quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno 1999, è consentito commercializzare e mettere in servizio gli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente commercializzati e messi in servizio i componenti di sicurezza conformi alle normative vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all’articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 settembre 2002, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l’esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

  1. dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
  2. da un organismo di certificazione di cui all’articolo 9;
  3. dall’installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;
  4. con autocertificazione dell’installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all’albo. [1]

4. Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli organismi di cui al comma 3, lettere b) , c) e d), è trasmessa, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante all’organismo già competente per il collaudo di primo impianto ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive

modificazioni e integrazioni.

(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma1, D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 369 e, successivamente, dall’art. 1, comma1, D.P.R. 7 maggio 2002, n. 129.

 

Art. 20. – Abrogazioni

1. Salvo quanto previsto all’articolo 19, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: l’articolo 60, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.

 

Art. 21. – Entrata in vigore

1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO I
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA – OSSERVAZIONI PRELIMINARE

1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute si applicano soltanto se sussiste il rischio corrispondente per l’ascensore o per il componente di sicurezza in questione allorché viene utilizzato alle condizioni previste dall’installatore dell’ascensore o dal fabbricante del componente di sicurezza.

2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nella direttiva sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile l’ascensore o il componente di sicurezza deve essere progettato e costruito per tendere verso tali obiettivo.

3. Il fabbricante del componente di sicurezza e l’installatore dell’ascensore hanno l’obbligo di effettuare un’analisi dei rischi per individuare tutti quelli che concernono il loro prodotto; devono, inoltre, progettarlo e costruirlo tenendo presente tale analisi.

4. Conformemente all’articolo 14 i requisiti essenziali della direttiva 89/106/CEE, non richiamati nella presente direttiva, si applicano agli ascensori.

 

 

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1. Applicazione della direttiva 89/392/CEE, modificata dalle direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE
Allorquando il rischio corrispondente sussiste, e non è trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 89/392/CEE. In ogni caso, si applica il requisito essenziale di cui al punto 1.1.2 dell’allegato I della direttiva 83/392/CEE.

1.2. Cabina
La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell’ascensore fissati dall’installatore.
Se l’ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire tramite le sue caratteristiche strutturali l’accesso e l’uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l’utilizzazione.

1.3. Elementi di sospensione e elementi di sostegno
Gli elementi di sospensione e/o sostegno della cabina, compresi i collegamenti e gli attacchi terminali, devono essere studiati e progettati in modo da garantire un adeguato livello di sicurezza totale e ridurre al minimo il rischio di caduta della cabina, tenendo conto delle condizioni di utilizzazione, dei materiali impiegati e delle condizioni di fabbricazione.
Qualora per la sospensione della cabina si utilizzino funi o catene, devono esserci almeno due funi o catene indipendenti l’una dall’altra, ciascuna con un proprio sistema di attacco. Tali funi o catene non devono comportare né raccordi, né impiombature, eccetto quelli necessari al loro fissaggio o al loro allacciamento.

1.4. Controllo delle sollecitazioni (compresa la velocità eccessiva)

1.4.1. Gli ascensori devono essere progettati, costruiti e installati in modo da rendere senza effetto l’ordine di comando dei movimenti qualora il carico superi il valore nominale.

1.4.2. Gli ascensori devono essere dotati di un dispositivo limitatore di velocità eccessiva. Detti requisiti non si applicano agli ascensori che, per la progettazione del sistema di azionamento, non possono raggiungere una velocità eccessiva.

1.4.3. Gli ascensori a velocità elevata devono essere dotati di un dispositivo di controllo e di regolazione della velocità.

1.4.4. Gli ascensori con puleggia di frizione devono essere progettati in modo che sia assicurata la stabilità delle funi di trazione sulla puleggia.

1.5. Motore

1.5.1. Ciascun ascensore destinato al trasporto di persone deve avere un proprio macchinario. Questo requisito non concerne gli ascensori in cui i contrappesi siano sostituiti da una seconda cabina.

1.5.2. L’installatore dell’ascensore deve prevedere che il macchinario e i dispositivi associati di un ascensore non siano accessibili tranne che per la manutenzione e per i casi di emergenza.

1.6. Comandi

1.6.1. I comandi degli ascensori destinati al trasporto dei disabili non accompagnati devono essere opportunamente progettati e disposti.

1.6.2. La funzione dei comandi deve essere chiaramente indicata.

1.6.3. I circuiti di azionamento di una batteria di ascensori possono essere destinati o interconnessi.

1.6.4. Il materiale elettrico deve essere installato e collegato in modo che:

  1. sia impossibile fare confusione con circuiti non appartenenti all’ascensore,
  2. l’alimentazione di energia possa essere commutata sotto carico,
  3. i movimenti dell’ascensore dipendano da meccanismi di sicurezza collocati in un circuito di comando a sicurezza intrinseca,
  4. un guasto all’impianto elettrico non provochi una situazione pericolosa.

 

2. RISCHI PER LE PERSONE AL DI FUORI DELLA CABINA

2.1. L’ascensore deve essere progettato e costruito in modo che l’accesso al volume percorso dalla cabina sia impedito, tranne che per la manutenzione e i casi di emergenza. Prima che una persona si trovi in tale volume, l’utilizzo normale dell’ascensore deve essere reso impossibile.

2.2. L’ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema.
Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme.

Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati membri le possibilità di dare il proprio accordo preventivo, in particolare in edifici già esistenti, le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile.

2.3. Gli accessi di piano per l’entrata e l’uscita della cabina devono essere muniti di porte di piano aventi una resistenza meccanica sufficiente in funzione delle condizioni di uso previste.
Nel funzionamento normale, un dispositivo di interbloccaggio deve rendere impossibile:

  1. un movimento della cabina comandato deliberatamente o no se non sono chiuse e bloccate tutte le porte di piano;
  2. l’apertura di una porta di piano se la cabina non si è fermata ed è al di fuori della zona di piano prevista a tal fine.

Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del livello al piano con porte aperte sono ammesse nelle zone definite a condizione che la velocità di tale ripristino sia controllata.

 

3. RISCHI PER LE PERSONE NELLA CABINA

3.1. Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse da pareti cieche, compresi pavimenti e soffitti, ad eccezione di aperture di ventilazione, e dotate di porte cieche. Le porte delle cabine devono essere progettate ed installate in modo che la cabina non possa effettuare alcun movimento, tranne quelli di ripristino del livello di cui al punto 2.3, terzo comma, se le porte non sono chiuse, e si fermi in caso di aperetura delle porte.

Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate in caso di arresto tra due livelli se esiste un rischio di caduta tra la cabina e le difese del vano o in mancanza di difese del vano.
3.2. In caso di guasto dell’alimentazione di energia o dei componenti, l’ascensore deve essere dotato di dispositivi destinati ad impedire la caduta libera della cabina o movimenti ascendenti incontrollati di essa.

Il dispositivo che impedisce la caduta libera della cabina deve essere indipendente dagli elementi di sospensione della cabina.
Tale dispositivo deve essere in grado di arrestare la cabina con il suo carico nominale ed alla velocità massima prevista dall’installatore dell’ascensore. L’arresto dovuto all’azione di detto dispositivo non deve provocare una decelerazione pericolosa per gli occupanti, in tutte le condizioni di carico.

3.3. Devono essere installati ammortizzatori tra il fondo del vano di corsa ed il pavimento della cabina.
In questo caso lo spazio libero previsto al punto 2.2 deve essere misurato con gli ammortizzatori completamente compressi.

Detto requisito non si applica agli ascensori la cui cabina, per la progettazione del sistema di azionamento, non può invadere lo spazio libero previsto al paragrafo 2.2.

3.4. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo da poter essere messi in movimento soltanto se il dispositivo di cui al punto 3.2 è in posizione operativa.

 

4. ALTRI RISCHI

4.1. Quando sono motorizzate, le porte di piano, le porte delle cabine, o l’insieme di esse, devono essere munite di un dispositivo che eviti i rischi di schiacciamento durante il loro movimento.

4.2. Quando debbono contribuire alla protezione dell’edificio contro l’incendio, le porte di piano, incluse quelle che comprendono parti vetrate, debbono presentare un’adeguata resistenza al fuoco, caratterizzata dalla loro integrità e dalle loro proprietà relative all’isolamento (non propagazione della fiamma) e alla trasmissione di calore (irraggiamento termico).

4.3. Gli eventuali contrappesi devono essere installati in modo da evitare qualsiasi rischio di collisione con la cabina o di caduta sulla stessa.

4.4. Gli ascensori devono essere dotati di mezzi che consentano di liberare e di evacuare le persone imprigionate nella cabina.

4.5. Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali che consentano di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento.

4.6. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo che, se la temperatura nel locale del macchinario supera quella massima prevista dall’installatore dell’ascensore, essi possano terminare i movimenti in corso e non accettino nuovi ordini di manovra.

4.7. Le cabine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare un’aerazione sufficiente ai passeggeri, anche in caso di arresto prolungato. 4.8. Nella cabina vi deve essere un’illuminazione sufficiente durante l’uso o quando una porta è aperta; inoltre deve esistere un’illuminazione di emergenza.

4.9. I mezzi di comunicazione di cui al paragrafo 4.5 e l’illuminazione di emergenza di cui al paragrafo 4.8 devono essere progettati e costruiti per poter funzionare anche in caso di mancanza di energia normale di alimentazione. Il loro tempo di funzionamento deve essere sufficiente per consentire il normale svolgimento delle operazioni di soccorso.

4.10. Il circuito di comando degli ascensori utilizzabili in caso di incendio deve essere progettato e costruito in modo che si possa evitarne l’arresto ad alcuni piani e consentire il controllo preverenziale dell’ascensore da parte delle squadre di soccorso.

 

5. MARCATURA

5.1. Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina conformemente al punto 1.7.3 dell’allegato I della direttiva 89/392/CEE, ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella quale siano chiaramente indicati il carico nominale di esercizio in chilogrammi ed il numero massimo di persone che possono prendervi posto.

5.2. Se l’ascensore è progettato in modo tale che le persone imprigionate nella cabina possano liberarsi senza ricorrere ad aiuto esterno, le istruzioni relative devono essere chiare e visibili nella cabina.

 

6. ISTRUZIONI PER L’USO

6.1. I componenti di sicurezza di cui all’allegato IV devono essere corredati di un libretto d’istruzioni redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro

dell’installatore dell’ascensore o in un’altra lingua comunitaria dallo stesso accettata, di modo che:

  1. il montaggio,
  2. i collegamenti,
  3. la regolazione,
  4. la manutenzione,

possano essere effettuati correttamente e senza rischi.

6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato da una documentazione redatta nella/e lingua/e ufficiale/i della Comunità; essa/e può/possono essere determinata/e, in conformità del trattato, dallo Stato membro in cui l’ascensore è installato. Detta documentazione comprende almeno:

  1. un libretto di istruzioni contenente i disegni e gli schemi necessari all’utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all’ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al punto 4.4;
  2. un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche.

 

ALLEGATO II

A. Contenuto della dichiarazione CE di conformità per i componenti di sicurezza (1)

  1. La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:
  2. nome e indirizzo del fabbricante dei componenti di sicurezza (2) ;
  3. eventualmente, nome e indirizzo del suo mandatario stabilito nella Comunità (2)
  4. descrizione del componente di sicurezza, designazione del tipo o della serie, eventuale numero di serie;
  5. funzione di sicurezza esercitata dal componente, qualora essa non risulti evidente dalla descrizione;
  6. anno di fabbricazione del componente di sicurezza
  7. tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa il componente di sicurezza;
  8. eventualmente, richiamo alle norme armonizzate di riferimento;
  9. eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame CE del tipo, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii);
  10. eventualmente, riferimento all’attestato CE del tipo rilasciato da detto organismo notificato;
  11. eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato i controlli di produzione in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii);
  12. eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha controllato il sistema di garanzia qualità applicato dal fabbricante ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto iii);
  13. identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

 

B. Contenuto della dichiarazione CE di conformità per gli ascensori installati (3)

La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:

  1. nome e indirizzo dell’installatore dell’ascensore (4)
  2. descrizione dell’ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie e indirizzo in cui l’ascensore è installato;
  3. anno di installazione dell’ascensore;
  4. tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa l’ascensore;
  5. eventualmente, richiamo alle norme armonizzate di riferimento;
  6.  eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame CE del tipo dell’ascensore modello, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, punti i) e ii);
  7. eventualmente, riferimento all’attestato CE del tipo;
  8. eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato la verifica CE dell’ascensore in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, punto iv);
  9. eventualmente, nome, indirizzo e numereo di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame finale dell’ascensore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, primo trattino dei punti i), ii) e iii);
  10. eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha verificato il sistema di garanzia qualità attuato dall’installatore in conformità all’articolo 8, paragrafo 2, secondo e terzo trattino dei punti i), ii), iii) e del punto v);
  11. identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare l’installatore dell’ascensore.
  1. La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l’uso di cui all’allegato I, paragrafo 6.1, a macchina o in stampatello.
  2. Ragione sociale e indirizzo completo; se si tratta del mandatario, indicare anche la ragione sociale e l’indirizzo del fabbricante dei componenti di sicurezza.
  3. La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l’uso di cui all’allegato I, paragrafo 6.2, a macchina o in stampatello.
  4. Ragione sociale e indirizzo completo.

 

ALLEGATO III
MARCATURA CE DI CONFORMITA’ – La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali “CE”, secondo il simbolo grafico che segue:

(Omissis)

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per i componenti di sicurezza di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.

La marcatura CE è accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notificato nel quadro delle:

  1. procedure di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o iii),
  2. procedure di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

 

ALLEGATO IV
ELENCO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 E ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1

1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.

2. Dispositivi paracadute di cui al paragrafo

3. Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.

  1. dell’allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti ascendenti incontrollati.

4. Ammortizzatori ad accumulazione di energia:

  1. o a caratteristica non lineare,
  2. o con smorzamento del movimento di ritorno.
  3. Ammortizzatori a dissipazione di energia.

5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute.

6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici.

 

 

ALLEGATO V
ESAME CE DEL TIPO – (Modulo B)

 

A. Esame CE del tipo di componenti di sicurezza

  1. L’esame CE del tipo è la procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo di un componente di sicurezza permetterà all’ascensore sul quale sarà correttamente montato di soddisfare le disposizioni della direttiva ad esso relative.
  2. La domanda di esame CE del tipo dev’essere presentata dal fabbricante del componente di sicurezza o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta.
    La domanda deve contenere:
  1.  il nome e l’indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo, nonché il luogo di fabbricazione dei componenti di sicurezza,
  2. una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato,
  3.  la documentazione tecnica,
  4. un esemplare rappresentativo del componente di sicurezza o l’indicazione del luogo in cui può essere esaminato. L’organismo notificato può, giustificando la domanda, richiedere altri esemplari.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del componente di sicurezza e la sua idoneità a far sì che l’ascensore su cui sarà correttamente montato soddisfi le disposizioni della direttiva.

La documentazione tecnica riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla valutazione della conformità:

  1. una descrizione generale del componente di sicurezza, compresi il campo di impiego (in particolare gli eventuali limiti di velocità, il carico, l’energia) e le condizioni (in particolare ambiente a rischio di espansione, intemperie);
  2. disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;
  3.  il o i requisiti essenziali considereati e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio, norma armonizzata);
  4. gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante;
  5. un esemplare delle istruzioni per il montaggio dei componenti di sicurezza;
  6. le disposizioni che saranno adottate durante la fabbricazione per garantire la conformità dei componenti di sicurezza di serie con il componente di sicurezza esaminato.

4. L’organismo notificato:

  1. esamina la documentazione tecnica per giudicare se soddisfa gli scopi voluti;
  2. esamina i componenti di sicurezza per verificarne la conformità con la documentazione tecnica;
  3. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante del componente di sicurezza soddisfano i requisiti della direttiva e
  4. consentono al componente di sicurezza, correttamente montato su un ascensore, di svolgere la sua funzione.

5. Se l’esemplare rappresentativo del componente di sicurezza è conforme alle relative disposizioni della direttiva, l’organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo al richiedente. L’attestato deve contenere il nome e l’indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza, le conclusioni dell’esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari all’identificazione del tipo approvato.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere una copia dell’attestato e, su richiesta motivata, una copia della documentazione tecnica e dei verbali degli esami, dei calcoli o delle prove eseguiti. Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato CE del tipo, l’organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso.

6. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità informa l’organismo notificato di qualsiasi modifica, anche se minima, apportata o prevista del componente di sicurezza approvato, comprese eventuali nuove estensioni o varianti non precisate nella documentazione tecnica iniziale (cfr. punto 3, primo trattino). L’organismo notificato esamina tali modifiche e informa il richiedente se l’attestato di esame CE del tipo rimane valido (1).

7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri e agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti:

  1. gli attestati di esame CE del tipo rilasciati;
  2. gli attestati di esame CE del tipo ritirati.

Inoltre, ciascun organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili concernenti gli attestati di esame CE del tipo da esso ritirati. 8. L’attestato di esame CE del tipo, la documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato o in una lingua da questo accettata.

9. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE del tipo e dei loro allegati per 10 anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza.

Nel caso in cui né il fabbricante di un componente di sicurezza né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione del componente di sicurezza sul mercato comunitario.

 

B. Esame CE del tipo di ascensore

  1.  L’esame CE del tipo è la procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un ascensore modello o un ascensore per il quale non sia prevista alcuna estensione o variante soddisfa le disposizioni della direttiva.
  2. La domanda di esame CE del tipo dev’essere presentata dall’installatore dell’ascensore ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

  1. il nome e l’indirizzo dell’installatore dell’ascensore,
  2. una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato,
  3. la documentazione tecnica,
  4. l’indicazione del luogo in cui il modello di ascensore può essere esaminato. Quest’ultimo deve comprendere le parti terminali e servire almeno tre livelli (alto, basso e intermedio).

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell’ascensore alle disposizioni della direttiva nonché di comprenderne la progettazione e il funzionamento.
La documentazione riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla valutazione della conformità:

  1. una descrizione generale del modello di ascensore. La documentazione tecnica deve indicare chiaramente tutte le possibilità di estensione offerte dal modello di ascensore presentato all’esame (cfr. articolo 1, paragrafo 4);
  2. disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;
  3. i requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio, norma armonizzata);
  4. una copia delle dichiarazioni CE di conformità dei componenti di sicurezza utilizzati nella fabbricazione dell’ascensore;
  5. gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante;
  6. un esemplare delle istruzioni per l’uso dell’ascensore;
  7.  le disposizioni che saranno adottate per l’installazione al fine di garantire la conformità dell’ascensore di serie alle disposizioni della direttiva.

4. L’organismo notificato:

  1. esamina la documentazione tecnica per giudicare se soddisfa gli scopi voluti; – esamina l’ascensore modello per verificarne la conformità con la documentazione tecnica; 
  2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dall’installatore dell’ascensore soddisfano i requisiti della direttiva e fanno sì che l’ascensore li rispetti.

5. Se l’ascensore modello è conforme alle disposizioni della direttiva, l’organismo notificato rilascia un attestto di esame CE del tipo al richiedente. L’attestato deve contenere il nome e l’indirizzo dell’installatore dell’ascensore, le conclusioni dell’esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari all’identificazione del tipo approvato.
La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere una copia dell’attestato e, su richiesta motivata, una copia della documentazione tecnica e dei verbali degli esami, dei calcoli o delle prove eseguiti.
Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l’organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso.

6. L’installatore dell’ascensore informa l’organismo notificato di qualsiasi modifica, anche se minima, apportata o prevista dell’ascensore approvato, comprese eventuali nuove estensioni o varianti non precisate nella documentazione tecnica iniziale (cfr. punto 3, primo trattino). L’organismo notificato esamina tali modifiche e informa il richiedente se l’attestato di esame CE del tipo rimane valido [1] .

7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le informazioni utili riguardanti:

  1. gli attestati di esame CE del tipo rilasciati,
  2. gli attestati di esame CE del tipo ritirati.

Inoltre ciascun organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili concernenti gli attestati di esame “CE” del tipo da esso ritirati.

 

8. L’attestato di esame “CE” del tipo, la documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di esame “CE” del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato o in una lingua da questo accettata.

9. L’installatore dell’ascensore conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame “CE” del tipo e dei loro allegati per 10 anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione dell’ascensore conforme

all’ascensore modello.

(1) Se lo reputa necessario, l’organismo notificato può rilasciare un complemento dell’attestato iniziale di esame CE del tipo o richiedere la presentazione di un’altra domanda.

 

ALLEGATO VI ESAME FINALE

1. L’esame finale è la procedura con cui l’installatore dell’ascensore che soddisfa gli obblighi del punto 2 accerta e dichiara che l’ascensore commercializzato soddisfa i requisiti della direttiva. L’installatore dell’ascensore appone la marcatura CE nella cabina di ogni ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità.

2. L’installatore dell’ascensore fa il necessario perché l’ascensore commercializzato sia conforme all’ascensore modello descritto nell’attestato di esame CE del tipo e soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e salute ad esso applicabili.

3. L’installatore dell’ascensore conserva copia della dichiarazione CE di conformità e dell’attestato di esame finale di cui al paragrafo 6 per 10 anni a decorrere dalla commercializzazione dell’ascensore.

4. Un organismo notificato scelto dall’installatore dell’ascensore esegue o fa eseguire l’esame finale dell’ascensore destinato alla commercializzazione. Sono eseguiti l’esame e le prove appropriati definiti dalla o dalle norme applicabili di cui all’articolo 5 della direttiva, o prove equivalenti, per verificare la conformità dell’ascensore ai corrispondenti requisiti della direttiva.

Detti controlli e prove comprendono in particolare:

  1. esame della documentazione per verificare se l’ascensore è conforme all’ascensore modello approvato in conformità dell’allegato V, parte B
  2. funzionamento dell’ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d’arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi, ecc.);
  1. funzionamento dell’ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;
  2. prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale.

Il carico nominale è quello indicato al paragrafo 5 dell’allegato 1.
Dopo tali prove, l’organismo notificato si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possono compromettere l’utilizzazione dell’ascensore.

5. L’organismo notificato riceve una documentazione comprendente:

  1. il progetto d’insieme dell’ascensore;
  2. i disegni e gli schemi necessari all’esame finale e in particolare gli schemi dei circuiti di comando;
  3. un esemplare delle istruzioni per l’uso di cui al paragrafo 6.2 dell’allegato I. L’organismo notificato non può esigere disegni dettagliati o informazioni precise non necessari per la verifica della conformità dell’ascensore da commercializzare con l’ascensore modello descritto nella dichiarazione di esame CE del tipo.

6. Se l’ascensore soddisfa le disposizioni della direttiva, l’organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione a lato della manovra CE, conformemente all’allegato III, e redige un attestato di esame finale che riporta i controlli e le prove eseguiti.

L’organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell’allegato I.
Se nega il rilascio dell’attestato di esame finale, l’organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto e suggerire i mezzi per ottenere il rilascio. Nel richiedere nuovamente l’esame finale, l’installatore dell’ascensore deve rivolgersi al medesimo organismo notificato.

7. L’attestato di esame finale, la documentazione e la corrispondenza relativi alle procedure di esame sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l’organismo notificato o in una lingua da questo accettata.

 

ALLEGATO VII
CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI STATI MEMBRI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI

1. L’organismo, il suo direttore ed il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né il fabbricante dei componenti di sicurezza o l’installatore degli ascensori oggetto del controllo, né il mandatario di una di queste persone. Analogamente l’organismo, il suo direttore ed il personale incaricato della vigilanza dei sistemi di garanzia qualità di cui all’articolo 8 della direttiva non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né il fabbricante dei componenti di sicurezza o l’installatore degli ascensori oggetto del controllo, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente, né in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali componenti di sicurezza o nell’installazione di detti ascensori. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante dei componenti di sicurezza o l’installatore dell’ascensore e l’organismo.

2. L’organismo ed il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di controllo o di vigilanza con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da qualsiasi pressione o incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo, in particolare se proveniente da persone o gruppi di persone interessati ai risultati del controllo o della vigilanza.

3. L’organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere automaticamente le funzioni tecniche ed amministrative connesse con l’esecuzione dei controlli o della vigilanza; esso deve poter disporre anche del materiale necessario per le verifiche eccezionali.

4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:

  1. una buona formazione tecnica e professionale;
  2. una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che esso esegue e una pratica sufficiente di tali controlli;
  3. le capacità necessarie per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono il risvolto concreto dei controlli eseguiti.

5. Deve essere garantita l’indipendenza del personale incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata né al numero dei controlli effettuati, né ai risultati di tali controlli.

6. L’organismo deve stipulare un’assicurazione di responsabilità civile, salvo quando tale responsabilità è coperta dallo Stato in base alle leggi nazionali o quando i controlli sono effettuati direttamente dallo Stato membro.

7. Il personale dell’organismo è vincolato dal segreto professionale in ordine a tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni (salvo nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita la sua attività), nel quadro della direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno che le dia efficacia.

 

 

ALLEGATO VIII
GARANZIA QUALITA’ PRODOTTI – (Modulo E)

1. La garanzia qualità prodotti è la procedura con cui il fabbricante con cui il fabbricante del componente di sicurezza che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che i componenti di sicurezza sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di esame CE del tipo, soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano e sono idonei, se correttamento montati sull’ascensore, a consentire a quest’ultimo di ottemperare alle disposizioni della direttiva.

Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.

2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di garanzia qualità approvato per il controllo finale e le prove del componente di sicurezza secondo quanto specificato al paragrafo 3, e dev’essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

3. Sistema di garanzia qualità
3.1. Il fabbricante del componente di sicurezza presenta una domanda per la valutazione del suo sistema di garanzia qualità per i componenti di sicurezza interessati ad un organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:

  1. tutte le informazioni utili sui componenti di sicurezza previsti;
  2. la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
  3. la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza approvati e una copia degli attestati di esame CE del tipo.

3.2. Nel quadro del sistema di garanzia qualità ciascun componente di sicurezza viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui all’articolo 5, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti della direttiva.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante dei componenti di sicurezza devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un’interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata descrizione:

  1. degli obiettivi di qualità;
  2. della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione e di qualità dei componenti di sicurezza;
  3. degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
  4. dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di garanzia qualità;
  5. della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

3.3. L’organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (1)

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli apparecchi di sollevamento. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante dei componenti di sicurezza.
La decisione viene notificata al fabbricante dei componenti di sicurezza. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante del componente di sicurezza si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi previsto miglioramento del sistema. L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisfa ancora i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.
L’organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato
4.1. L’obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante del componente di sicurezza soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.
4.2. Il fabbricante consente all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

  1. la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
  2. la documentazione tecnica;
  3. altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3. L’organismo notificato svolge periodicamente dei controlli per assicurarsi che il fabbricante dei componenti di sicurezza mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce al fabbricante dei componenti di sicurezza un rapporto sul controllo effettuato.
4.4. L’organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante dei componenti di sicurezza.
In tale occasione, l’organismo notificato può effettuare o fare effettuare se necessario prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità; esso fornisce al fabbricante dei componenti di sicurezza un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione di prova.

5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dall’ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza:

  1. la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, terzo trattino;
  2. gli adeguamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
  3. le decisioni e relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le

informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità

rilasciate o ritirate.

(1) Tale norma armonizzata sarà la EN 29003, eventualmente completata per tener conto della specificità dei componenti di sicurezza.

 

ALLEGATO IX
GARANZIA QUALITA’ TOTALE – (Modulo H)

1. La garanzia qualità totale è la procedura con cui il fabbricante dei componenti di sicurezza che soddisfa gli obblighi del punto 2 accerta e dichiara che i componenti di sicurezza soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano e sono idonei, se correttamente montati sull’ascensore, a consentire a quest’ultimo di ottemperare alle disposizioni della presente direttiva.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante applica un sistema di garanzia qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l’ispezione finale e il collaudo dei componenti di sicurezza secondo quanto specificato al paragrafo 3, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di garanzia qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di garanzia qualità ad un organismo notificato di sua scelta.

  1. La domanda deve contenere:
  2. tutte le informazioni utili sui componenti di sicurezza;

la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità.
3.2. Il sistema di garanzia qualità deve garantire la conformità dei componenti di sicurezza ai requisiti della direttiva ad essi applicabili e consentire agli ascensori su cui essi saranno correttamente montati di ottemperare a dette dispoisizoni.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di note di politica aziendale, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata descrizione:

  1. degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità dei componenti di sicurezza;
  2. delle specifiche tecniche di progettazione, incluse le norme che si intende applicare e, qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all’articolo 5, degli strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti essenziali della direttiva che si applicano ai componenti di sicurezza;
  3. delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione che verranno applicati nella progettazione dei componenti di sicurezza;
  4. delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità;
  5. degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
  6. della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale ecc.;
  7. dei mezzi di controllo dell’ottenimento della qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotto, e dell’efficacia di funzionamento del sistema di garanzia qualità.

3.3. L’organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (1)

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli ascensori. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante.
La decisione viene notificata al fabbricante dei componenti di sicurezza. La notifiche deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante dei componenti di sicurezza si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.
L’organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato
4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante dei componenti di sicurezza soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.
4.2. Il fabbricante dei componenti di sicurezza consente all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

  1.  la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
  2. la documentazione prevista dalla sezione “Progettazione” del sistema di garanzia qualità, quali il risultato di analisi, calcoli, prove, ecc.;
  3. la documentazione prevista dalla sezione “Fabbricazione” del sistema di garanzia qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3. L’organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante dei componenti di sicurezza mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce al fabbricante dei componenti di sicurezza un rapporto sulle verifiche effettuate.
4.4. L’organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante dei componenti di sicurezza, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità. Esso fornisce al fabbricante dei componenti di sicurezza un rapporto sulla visita e, se vi è stato prova, un rapporto sulla prova stessa.

5. Il fabbricante dei componenti di sicurezza, o il suo mandatario, per 10 anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

  1. la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;
  2. le modifiche di cui al punto 3.4, secondo comma;
  3.  le decisioni e i rapporti dell’organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.

Nel caso in cui né il fabbricante dei componenti di sicurezza né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione dei componenti di sicurezza nel mercato comunitario.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.

7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia qualità totale sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato o in una lingua da questo accettata.

(1) Tale norma armonizzata sarà la EN 29001, eventualmente completata per tener conto della specificità dei componenti di sicurezza.

 

ALLEGATO X
VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO – (Modulo G)

1. La verifica di un unico prodotto è la procedura con cui l’installatore dell’ascensore accerta e dichiara che l’ascensore immesso sul mercato, cui è stato rilasciato l’attestato di conformità di cui al paragrafo 4, è conforme ai requisiti della direttiva. L’installatore dell’ascensore appone la marcatura CE nella cabina dell’ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità.

2. L’installatore dell’ascensore presenta la domanda di verifica di un unico prodotto ad un organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:

  1. il nome e l’indirizzo dell’installatore dell’ascensore, nonché la località in cui è installato l’ascensore,
  2. una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda non è stata introdotta presso un altro organismo notificato,
  3.  la documentazione tecnica.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell’ascensore ai requisiti della direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua installazione ed il suo funzionamento.

  1. Se necessario ai fini della valutazione della conformità, la documentazione tecnica contiene inoltre i seguenti elementi:
  2. una descrizione generale dell’ascensore;
  3. dei disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;
  4. i requisiti essenziali in questione e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio, norma armonizzata);
  5. eventualmente, i risultati di prove o di calcoli eseguiti o fatti eseguire dall’installatore dell’ascensore; 
  6. un esemplare delle istruzioni per l’uso dell’ascensore;

la copia degli attestati di esame CE del tipo dei componenti di sicurezza utilizzati.

4. L’organismo notificato esamina la documentazione tecnica e l’ascensore ed esegue le prove opportune definite nella o nelle norme applicabili di cui all’articolo 5 della direttiva, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della presente direttiva.

Se l’ascensore è conforme alle disposizioni della direttiva, l’organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione a lato della marcatura CE, conformemente all’allegato III, e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.

L’organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell’allegato I.
Se nega il rilascio dell’attestato di conformità, l’organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto e suggerire i mezzi per ottenere la conformità. Se chiede una nuova verifica, l’installatore dell’ascensore deve inoltrare la domanda allo stesso organismo notificato.

5. L’attestato di conformità, la documentazione e la corrispondenza relativi alle procedure di verifica di un unico prodotto sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato o in una lingua da questo accettata.

6. L’installatore dell’ascensore conserva con la documentazione tecnica una copia dell’attestato di conformità per dieci anni a decorrere dalla commercializzazione dell’ascensore.

 

 

ALLEGATO XI
CONFORMITA’ AL TIPO CON CONTROLLO PER CAMPIONE – (Modulo C)

1. La conformità al tipo descrive la procedura con cui il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità accerta e dichiara che i componenti di sicurezza sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di esame CE del tipo, soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili e sono idonei, se correttamente montati sull’ascensore, a consentire a quest’ultimo di ottemperare ai requisiti essenziali di sicurezza e salute della direttiva.

Il fabbricante dei componenti di sicurezza, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiarazione CE di conformità.

2. Il fabbricante dei componenti di sicurezza prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei componenti di sicurezza prodotti al tipo oggetto dell’attestato di esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

3. Il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione CE di conformità per 10 anni dall’ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza.
Nel caso in cui né il fabbricante dei componenti di sicurezza né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione dei componenti di sicurezza nel mercato comunitario.

4. Un organismo notificato scelto dal fabbricante dei componenti di sicurezza svolge o fa svolgere prove su campioni a intervalli casuali. Viene esaminato un adeguato campione di componenti di sicurezza finiti, prelevato sul posto dall’organismo notificato, e su di esso vengono effettuate opportune prove, precisate nelle norme relative di cui all’articolo 5, o prove equivalenti, per verificare la conformità della produzione con i corrispondenti requisiti della direttiva. Qualora uno o più esemplari dei componenti di sicurezza non risultino conformi, l’organismo notificato prende le opportune misure.

Gli elementi da considerare per il controllo dei componenti di sicurezza saranno decisi di comune accordo da tutti gli organismi notificati incaricati di questa procedura, tenendo conto delle caratteristiche essenziali dei componenti di sicurezza di cui all’allegato IV.

Il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell’organismo notificato, il numero di identificazione di quest’ultimo nel corso della fabbricazione.

5. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di controllo per campione di cui al paragrafo 4 sono redatte nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato o in una lingua da questo accettata.

 

 

ALLEGATO XII
GARANZIA QUALITA’ PRODOTTI PER GLI ASCENSORI – (Modulo E)

1. La garanzia qualità prodotti è la procedura con cui l’installatore dell’ascensore che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che gli ascensori installati sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano. L’installatore dell’ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.

2. L’installatore dell’ascensore deve utilizzare un sistema di garanzia qualità approvato per l’ispezione finale e le prove dell’ascensore, secondo quanto specificato al paragrafo 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

3. Sistema di garanzia qualità
3.1. L’installatore dell’ascensore presenta una domanda per la valutazione del suo sistema di garanzia qualità per gli ascensori ad un organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:

  1.  tutte le informazioni utili sugli ascensori in questione;
  2. la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
  3.  la documentazione tecnica relativa agli ascensori approvati e una copia degli attestati di esame CE del tipo.

3.2. Nel quadro del sistema di garanzia qualità ciascun ascensore viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui all’articolo 5, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti della direttiva.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall’installatore dell’ascensore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un’interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata descrizione:

  1. degli obiettivi di qualità;
  2. della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione e di qualità degli ascensori;
  3. degli esami e delle prove che saranno effettuati prima della commercializzazione, tra cui almeno le prove previste nell’allegato VI, punto 4, lettera b);
  4. dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di garanzia qualità;
  5. della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

3.3. L’organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (1)

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli ascensori. La procedura di valutazione comprende una visita presso gli impianti dell’installatore dell’ascensore e una visita del cantiere.
La decisione viene notificata all’installatore dell’ascensore. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. L’installatore dell’ascensore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
L’installatore dell’ascensore tiene informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi previsto miglioramento del sistema.
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.
L’organismo notificato comunica la sua decisione all’installatore dell’ascensore. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato
4.1. L’obiettivo della sorveglianza è di garantire che l’installatore dell’ascensore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.

4.2. L’installatore dell’ascensore consente all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di ispezione e di prova, fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

  1. la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità,
  2. la documentazione tecnica,
  3. altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3. L’organismo notificato svolge periodicamente dei controlli per assicurarsi che l’installatore dell’ascensore mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce all’installatore stesso un rapporto sul controllo effettuato.

4.4. L’organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il cantiere allestito per l’installazione dell’ascensore.
In tale occasione, l’organismo notificato può effettuare o fare effettuare, se necessario, prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità e dell’ascensore; esso fornisce all’installatore dell’ascensore un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione di prova

5. L’installatore dell’ascensore tiene a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dall’ultima data di fabbricazione dell’ascensore:

  1. la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, terzo trattino;
  2. gli adeguamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
  3. le decisioni e relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le

informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.

(1) Tale norma armonizzata sarà la EN 29003, eventualmente completata per tener conto della specificità degli ascensori.

 

 

ALLEGATO XIII
GARANZIA QUALITA’ TOTALE – (Modulo H)

1. La garanzia qualità totale è la procedura con cui l’installatore dell’ascensore che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che gli ascensori soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano.
L’installatore dell’ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.

2. L’installatore dell’ascensore applica un sistema di garanzia qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, il montaggio, l’installazione e il controllo finale degli ascensori secondo quanto specificato al paragrafo 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

3. Sistema di garanzia qualità
3.1. L’installatore dell’ascensore presenta una domanda di valutazione del suo sistema di garanzia qualità ad un organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:

  1. tutte le informazioni utili sugli ascensori, segnatamente quelle che consentono di comprendere il nesso tra la progettazione e il funzionamento dell’ascensore, nonché di valutare la conformità ai requisiti della direttiva;
  2.  la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità.

3.2. Il sistema di garanzia qualità deve garantire la conformità degli ascensori ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall’installatore dell’ascensore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata descrizione:

  1. degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità degli ascensori;
  2. delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare e, qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all’articolo 5, degli strumenti chepermetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti della direttiva che si applicano agli ascensori;
  3. delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione che verranno applicati nella progettazione degli ascensori;
  4. degli esami e delle prove effettuati all’atto dell’omologazione degli approvvigionamenti di materiali, componenti e parti;
  5. delle relative tecniche di montaggio e installazione, di controllo qualità e dei processi e degli interventi sistematici che saranno utilizzati;
  6. degli esami e delle prove che saranno effettuati prima (controllo delle condizioni di installazione: vano, posizionamento del motore, ecc.), durante e dopo l’installazione [tra cui almeno le prove previste nell’allegato VI, punto 4, lettera b)];
  7. della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale ecc.;
  8. dei mezzi di controllo dell’ottenimento della qualità richiesta e dell’efficacia di funzionamento del sistema di garanzia qualità.

3.3. Controllo della progettazione
Se la progettazione non è pienamente conforme alle norme armonizzate, l’organismo notificato verifica se la progettazione è conforme alle disposizioni della direttiva e, in caso affermativo, rilascia un certificato CE di esame della progettazione all’installatore, precisandone i limiti di validità e i dati necessari per identificare la progettazione approvata.
3.4. Controllo del sistema di garanzia qualità
L’organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (1)

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli ascensori. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti dell’installatore dell’ascensore e la visita di un cantiere allestito per l’installazione.
La decisione viene notificata all’installatore dell’ascensore. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.5. L’installatore dell’ascensore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
L’installatore dell’ascensore tiene informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.
L’organismo notificato comunica la sua decisione all’installatore dell’ascensore. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato
4.1. La sorveglianza deve garantire che l’installatore dell’ascensore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.
4.2. L’installatore dell’ascensore consente all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, montaggio, installazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

  1. la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
  2. la documentazione prevista dalla sezione “Progettazione” del sistema di garanzia qualità, quali il risultato di analisi, calcoli, prove, ecc.;
  3. la documentazione prevista dalla sezione “Omologazione degli approvvigionamenti e installazione” del sistema di garanzia qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3. L’organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che l’installatore dell’ascensore mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce all’installatore dell’ascensore un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4. L’organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso l’installatore dell’ascensore o presso il cantiere allestito per il montaggio di quest’ultimo. In tale occasione, se necessario, l’organismo notificato può procedere o far procedere a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità. Esso fornisce all’installatore dell’ascensore un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa.

5. L’installatore dell’ascensore, per 10 anni a decorrere dalla data di commercializzazione dell’ascensore, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

  1.  la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;
  2. le modifiche di cui al punto 3.5, secondo comma
  3. le decisioni e i rapporti dell’organismo notificato di cui al punto 3.5, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.

Nel caso in cui l’installatore dell’ascensore non sia stabilito nella Comunità, l’obbligo summenzionato incombe all’organismo notificato.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.

7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia qualità totale sono redatte nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato o in una lingua da questo accettata.

(1) Tale norma armonizzata sarà la EN 29001, eventualmente completata per tener conto della specificità degli ascensori.

 

 

ALLEGATO XIV
GARANZIA QUALITA’ PRODUZIONE – (Modulo D)

1. La garanzia qualità produzione è la procedura con cui l’installatore di un ascensore che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che gli ascensori soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. L’installatore di un ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura CE dev’essere accompagnata dal numero d’identificazione dell’organismo responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.

2. L’installatore di un ascensore deve utilizzare un sistema di garanzia qualità approvato per la produzione, l’installazione, l’esame finale e le prove dell’ascensore secondo quanto specificato al paragrafo 3 e dev’essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

3. Sistema di garanzia qualità
3.1. L’installatore presenta una domanda di valutazione del suo sistema di garanzia qualità ad un organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:

  1. tutte le informazioni utili sugli ascensori;
  2. la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
  3. eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell’attestato di esame CE del tipo.

3.2. Il sistema di garanzia qualità deve garantire la conformità degli ascensori ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall’installatore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere, in particolare, un’adeguata descrizione: – degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità degli ascensori;

  1. dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualità;
  2. degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo l’installazione (1)della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;
  3. dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell’efficacia di funzionamento del sistema di garanzia qualità.

3.3. L’organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (2) Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli ascensori oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti dell’installatore. La decisione viene notificata all’installatore. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. L’installatore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
L’installatore o il mandatario tengono informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.
L’organismo notificato comunica la sua decisione all’installatore. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato
4.1. La sorveglianza deve garantire che l’installatore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.
4.2. L’installatore consente all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, montaggio, installazione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

  1. la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
  2. altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3. L’organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che l’installatore mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce all’installatore un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.
4.4. Inoltre l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso l’installatore di un ascensore. In tale occasione, l’organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema di garanzia qualità, se necessario. Esso fornisce all’installatore un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

5. L’installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dall’ultima data di fabbricazione dell’ascensore:

  1. la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo comma, secondo trattino;
  2. gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma;
  3. le decisioni e relazioni dell’organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.

7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia qualità produzione sono redatte nella(e) ufficiale(i) dello Stato membro in cui è

stabilito l’organismo notificato o in una lingua da questo accettata.

(1) Queste prove comprendono, come minimo, quelle previste all’allegato VI, paragrafo 4, lettera b).
(2) Detta norma armonizzata è la EN 29002 completata, se necessario, per tener conto della specificità degli ascensori.