Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
► B DIRETTIVA 95/16/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1995
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori
(GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1)
Modificata da:
►M1 Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 settembre 2003
►M2 Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del L 157 17 maggio 2006
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DIRETTIVA 95/16/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1995
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’arti- colo 100 A,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 B del trattato (3), visto il progetto comune approvato dal Comitato di concilia- zione il 17 maggio 1995,
considerando che spetta agli Stati membri garantire, nel loro territorio, la sicurezza e la salute delle persone;
considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno, approvato dal Consiglio europeo nel giugno 1985, prevede ai paragrafi 65 e 68, l’applicazione di una nuova strategia in materia di ravvicinamento delle legislazioni;
considerando che la direttiva 84/529/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici (4), non consente la libera circolazione di tutti i tipi di ascensori; che, per le loro disparità, le disposizioni imperative dei sistemi nazionali per i tipi non contemplati dalla direttiva 84/529/CEE costituiscono ostacoli agli scambi all’interno della Comunità; che, per tanto, è d’uopo armonizzare le disposizioni nazionali relative agli ascensori;
considerando che la direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di solleva- mento e di movimentazione (5), funge da direttiva quadro per due diret- tive particolari: la direttiva 84/529/CEE e la direttiva 86/663/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione (6), abrogata dalla direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE per il ravvicinamento delle legisla- zioni degli Stati membri relative alle macchine (7);
considerando che la Commissione ha adottato, l’8 giugno 1995, la racco- mandazione agli Stati membri 95/216/CE sul miglioramento della sicu- rezza degli ascensori esistenti (8);
considerando che le prescrizioni essenziali della presente direttiva assi- cureranno il livello di sicurezza prestabilito soltanto se il loro rispetto sarà garantito da opportuni procedimenti valutativi della conformità scelti nel quadro delle disposizioni della decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (9);
1992, pag. 114), posizione comune del Consiglio del 16 giugno 1994 (GU n. C 232 del 20. 8. 1994, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 1994 (GU n. C 305 del 31. 10. 1994, pag. 48).
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considerando che gli ascensori, o alcuni loro componenti di sicurezza, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui alla presente direttiva, devono essere muniti della marcatura CE in maniera visibile, per poter essere commercializzati;
considerando che la presente direttiva definisce soltanto i requisiti essen- ziali di sicurezza e di salute di portata generale; che, per rendere più agevole ai fabbricanti la prova della conformità a tali requisiti essenziali, è opportuno che si stabiliscano norme armonizzate a livello europeo per la prevenzione dei rischi derivanti dalla progettazione e dall’installazione degli ascensori e per consentire il controllo della conformità ai requisiti essenziali; che tali norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi di diritto privato e devono conservare la qualità di testi non obbligatori; che, a tal fine, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti organismi competenti per adottare le norme armonizzate, nel rispetto degli orientamenti generali sottoscritti per la cooperazione tra la Commissione e questi stessi organismi in data 13 novembre 1984; che, ai sensi della presente direttiva, si intende per norma armonizzata una specifica tecnica adottata da uno o da entrambi questi organismi su mandato della Commissione e in conformità delle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (1), nonché in forza dei suddetti orien- tamenti generali;
considerando che è necessario prevedere un regime transitorio per consentire agli installatori di commercializzare gli ascensori fabbricati anteriormente alla data di attuazione della presente direttiva;
considerando che la presente direttiva è stata redatta per coprire tutti i rischi causati dagli ascensori cui sono esposti gli utenti, nonché gli occu- panti della costruzione; che, pertanto, essa deve essere considerata una direttiva ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti prodotti di costruzione (2);
considerando che è intervenuto, in data 20 dicembre 1994, un accordo su un «modus vivendi» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riguardante le misure di esecuzione degli atti deliberati secondo la procedura di cui all’articolo 189 B del trattato CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPITOLO I
Campo d’applicazione, commercializzazione e libera circolazione
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica agli ascensori in servizio perma- nente negli edifici e nelle costruzioni. Essa si applica inoltre ai compo- nenti di sicurezza utilizzati in tali ascensori ed elencati nell’allegato IV.
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2. Ai fini della presente direttiva s’intende per «ascensore» un appa- recchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’o- rizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:
— di persone,
— di persone e cose,
(1) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/10/CE del Parlamento e del Consiglio (GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30).
(2) GU n. L 40 dell’11. 2. 1989, pag. 12.
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— soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’in- terno del supporto del carico.
Gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso perfet- tamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d’applicazione della presente direttiva.
Per «supporto del carico» si intende la parte dell’ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
durante le rappresentazioni,
4. Ai fini della presente direttiva:
Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate (con i valori massimi e minimi) tutte le varianti consentite tra l’ascensore modello e quelli che fanno parte degli ascensori derivati dallo stesso.
È permesso dimostrare con calcoli e/o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza.
5. Se per un ascensore i rischi di cui alla presente direttiva sono previsti, in tutto o in parte, da direttive specifiche, la presente direttiva non si applica o cessa di essere applicata a questi ascensori e a questi rischi non appena diventano applicabili queste direttive specifiche.
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Articolo 2
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché:
gli ascensori cui si applica la presente direttiva possano essere commercializzati e messi in servizio soltanto se, correttamente instal- lati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, non mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e eventualmente la sicurezza dei beni;
i componenti di sicurezza cui si applica la presente direttiva possano essere commercializzati e messi in servizio soltanto se gli ascensori, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utiliz- zati secondo la loro destinazione, sui quali essi saranno installati non mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e eventual- mente la sicurezza dei beni.
2.
responsabile della realizzazione dell’edificio o della costruzione e l’in- stallatore dell’ascensore si comunichino reciprocamente gli elementi necessari e prendano le misure adeguate per garantire il corretto funzio- namento e la sicurezza di utilizzazione dell’ascensore.
3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché i vani di corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicu- rezza dell’ascensore.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, la presente direttiva lascia impregiu- dicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell’osservanza del trat- tato, le prescrizioni che ritengano necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori in questione sono messi in servizio e utilizzati, purché esse non implichino modifiche di questi ascensori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva.
5. Gli Stati membri non ostacolano la presentazione — in particolare in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni — di ascensori o di componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni comunitarie in vigore, purché un cartello visibile indichi chiaramente tale non confor- mità e l’impossibilità di acquistare siffatti ascensori o componenti di sicurezza prima che siano resi conformi dall’installatore dell’ascensore o dal fabbricante dei componenti di sicurezza o dal mandatario di quest’ul- timo stabilito nella Comunità. Durante le dimostrazioni devono essere prese adeguate misure di sicurezza per la protezione delle persone.
Articolo 3
Gli ascensori cui si applica la presente direttiva devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti all’allegato I.
I componenti di sicurezza cui si applica la presente direttiva devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti dall’alle- gato I o consentire agli ascensori sui quali sono montati di rispondere ai suddetti requisiti essenziali.
Articolo 4
1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione e la messa in servizio nel loro territorio di ascen- sori e/o di componenti di sicurezza che siano conformi alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare la commercializzazione di componenti destinati, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, ad essere incorporati in un ascensore cui si applichi la presente direttiva.
Articolo 5
1. Gli Stati membri considerano conformi a tutte le prescrizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione della conformità di cui al capitolo II, gli ascensori ed i componenti di sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità di cui all’allegato II.
Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché la persona
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In mancanza di norme armonizzate, gli Stati membri adottano le disposi- zioni che ritengono necessarie affinché siano portate a conoscenza degli interessati le norme e le specifiche tecniche nazionali esistenti conside- rate importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all’allegato I.
2. Ove una norma nazionale, che recepisce una norma armonizzata i cui estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, preveda uno o più requisiti essenziali di sicurezza e di salute,
o
Gli Stati membri pubblicano gli estremi delle norme nazionali che rece- piscono le norme armonizzate.
3. Gli Stati membri si accertano che siano prese le misure appropriate per permettere alle parti sociali di influire, a livello nazionale, sul processo di elaborazione e sul controllo delle norme armonizzate.
Articolo 6
1. Uno Stato membro o la Commissione, qualora ritenga che le norme armonizzate di cui all’articolo 5, paragrafo 2 non rispondano completamente ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, adisce il comi- tato istituito dalla direttiva 83/189/CEE esponendo i motivi. Il comitato emette un parere d’urgenza.
Sulla base del parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati membri l’eventuale necessità di ritirare le norme in questione dalle pubblicazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
2. La Commissione può adottare le misure appropriate per assicurare l’applicazione pratica uniforme della presente direttiva, secondo la proce- dura prevista al paragrafo 3.
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3. La Commissione è assistita da un Comitato permanente, in prosieguo denominato «il Comitato».
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE (1), tenendo conto delle dispo- sizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
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4. Il comitato permanente può inoltre esaminare qualsiasi questione relativa all’applicazione della presente direttiva sollevata dal suo presi- dente, sia su iniziativa di quest’ultimo che su richiesta di uno Stato membro.
Articolo 7
1. Lo Stato membro, il quale constati che un ascensore o un compo- nente di sicurezza, munito della marcatura CE ed utilizzato conforme- mente alla sua destinazione, mette a rischio la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, prende tutte le misure necessarie per ritirarlo dal mercato, vietarne la commercializzazione e la messa in servizio o limitarne la libera circolazione.
Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della misura adottata, precisandone i motivi, ed indicando in particolare se la mancata conformità è dovuta:
(1) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze d’esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).
1995L0016 — IT — 29.06.2006 — 002.001 — 6
1995L0016 — IT — 29.06.2006 — 002.001 — 7 a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3;
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b) ad una scorretta applicazione delle norme di cui all’articolo 5, para-
grafo 2;
c) ad una lacuna delle norme di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
2. La Commissione procede quanto prima a consultazioni con le parti interessate. Se dopo tali consultazioni essa constata:
che il provvedimento è giustificato, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso la misura e gli altri Stati membri; qualora la decisione di cui al paragrafo 1 sia motivata da carenze esistenti nelle norme, la Commissione, dopo aver consultato le parti interessate, adisce il comitato di cui all’articolo 6, paragrafo 1, se lo Stato membro che ha adottato il provvedimento intende mantenerlo, ed avvia la procedura prevista all’articolo 6, paragrafo 1;
che il provvedimento è ingiustificato, essa ne informa immediata- mente lo Stato membro che ha preso la misura nonché l’installatore dell’ascensore, il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità.
3.
munito della marcatura CE, lo Stato membro competente adotta nei confronti di chi abbia apposto la marcatura le misure del caso e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
4. La Commissione provvede affinché gli Stati membri siano infor- mati dello svolgimento e dei risultati di questo procedimento.
CAPITOLO II
Procedura di valutazione della conformità
Articolo 8
1. Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza elen- cati nell’allegato IV, il fabbricante di un componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve:
a) i) presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all’allegato V e sottoporlo a controlli della produzione da parte di un organismo notificato ai sensi dell’alle- gato XI;
ii) oppure presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all’allegato V e applicare un sistema di garanzia qualità conforme all’allegato VIII per il controllo della produzione;
iii) oppure applicare un sistema di garanzia qualità completo conforme all’allegato IX;
apporre la marcatura «CE» su ciascun componente di sicurezza e redigere una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell’allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste nell’allegato di riferimento (allegato VIII, IX o XI secondo i casi);
conservare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del componente di sicu- rezza.
Se un ascensore o un componente di sicurezza non conforme è
2.
avere costituito oggetto di una delle seguenti procedure:
Prima della commercializzazione di un ascensore, questo deve
i) Qualora esso sia stato progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all’esame «CE» del tipo di cui all’allegato V, esso è costruito, installato e provato attuando
— il controllo finale di cui all’allegato VI oppure
— il sistema di garanzia qualità di cui all’allegato XII oppure — il sistema di garanzia qualità di cui all’allegato XIV.
Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione, da un lato, e quelle di installazione e di prova, dall’altro lato, possono essere compiute sullo stesso ascensore.
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— il controllo finale di cui all’allegato VI oppure
— il sistema di garanzia qualità di cui all’allegato XII oppure — il sistema di garanzia qualità di cui all’allegato XIV.
— il controllo finale di cui all’allegato VI oppure
— il sistema di garanzia qualità di cui all’allegato XII oppure — il sistema di garanzia qualità di cui all’allegato XIV.
Nei casi di cui ai punti i), ii) e iii), la persona responsabile del progetto deve fornire alla persona responsabile della costruzione, dell’installa- zione e delle prove, tutta la documentazione e le indicazioni necessarie affinché queste operazioni si possano svolgere in piena sicurezza.
3. In tutti i casi menzionati al paragrafo 2,
4. a) Qualora gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscano oggetto di altre direttive relative ad aspetti diversi e che preve- dono l’apposizione della marcatura CE, questa indica anche che gli ascensori o i componenti di sicurezza si presumono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.
b) Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli ascensori o i componenti di sicurezza sono conformi soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dall’installatore o dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano l’ascensore o il componente di sicu- rezza.
5.
nente di sicurezza, né il suo mandatario stabilito nella Comunità abbiano soddisfatto gli obblighi previsti dai paragrafi precedenti, tali obblighi incombono alla persona che commercializza l’ascensore o il componente di sicurezza sul mercato comunitario. Gli stessi obblighi incombono a chi costruisce l’ascensore o il componente di sicurezza per uso perso- nale.
Qualora né l’installatore dell’ascensore né il fabbricante del compo-
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Articolo 9
1. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da esso designati per espletare le procedure di cui all’articolo 8, nonché i compiti specifici e le procedure d’esame per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, per informazione, un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all’aggiornamento di tale elenco.
2. Per la valutazione degli organismi notificati, gli Stati membri applicano i criteri previsti nell’allegato VII. Si presume che gli organismi che soddisfano ai parametri di valutazione previsti nelle norme armoniz- zate pertinenti rispondano a tali criteri.
3. Uno Stato membro che abbia notificato un determinato organismo revoca la notifica qualora constati che l’organismo stesso non soddisfa più ai criteri di cui all’allegato VII. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
CAPITOLO III
Marcatura CE
Articolo 10
1. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE». L’allegato III riporta il modello da utilizzare.
2. La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile conformemente al punto 5 dell’allegato I e deve altresì essere apposta su ciascun componente di sicurezza elencato nell’allegato IV o, se ciò non è possibile, su un’etichetta fissata al compo- nente di sicurezza.
3. È vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o sui componenti di sicurezza può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
4. Fatto salvo l’articolo 7:
a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura CE comporta, per l’installatore dell’ascen- sore, il fabbricante del componente di sicurezza o il mandatario di quest’ultimo stabilito nella Comunità, l’obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l’infra- zione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso;
b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve prendere tutte le misure atte a limitare o vietare l’immissione sul mercato di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal commercio, vietare l’utilizzazione dell’ascensore e informare gli altri Stati membri secondo le procedure previste all’articolo 7, para- grafo 4.
CAPITOLO IV
Disposizioni finali
Articolo 11
Qualsiasi decisione presa in applicazione della presente direttiva che limiti
— la commercializzazione e/o la messa in servizio e/o l’utilizzazione dell’ascensore,
— la commercializzazione e/o la messa in servizio del componente di sicurezza,
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deve essere dettagliatamente motivata. Essa è notificata senza indugio all’interessato con l’indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalle legislazioni in vigore nello Stato membro di cui trattasi e dei termini entro cui tali ricorsi devono essere presentati.
Articolo 12
La Commissione provvede affinché siano resi disponibili i dati su tutte le decisioni pertinenti relative all’attuazione della presente direttiva.
Articolo 13
Le direttive 84/528/CEE e 84/529/CEE sono abrogate con effetto dal 1o luglio 1999.
Articolo 14
La presente direttiva è una direttiva ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE per quel che riguarda gli aspetti connessi con l’installazione degli ascensori.
Articolo 15
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, prima del 1o gennaio 1997, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative neces- sarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immedia- tamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto rife- rimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 1o luglio 1997.
2. Gli Stati membri ammettono, sino al 30 giugno 1999,
— la commercializzazione e la messa in servizio di ascensori,
— la commercializzazione e la messa in servizio di componenti di sicu- rezza,
conformi alle normative vigenti nel loro territorio alla data di adozione della presente direttiva.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 16
Entro il 30 giugno 2002, la Commissione riesamina, in consultazione con il comitato di cui all’articolo 6, paragrafo 3 e sulla scorta delle rela- zioni trasmesse dagli Stati membri, il funzionamento delle procedure previste dalla presente direttiva e presenta, se del caso, le opportune proposte di modifica.
Articolo 17
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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ALLEGATO I
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE DEGLI ASCEN- SORI E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA
OSSERVAZIONI PRELIMINARI
1. CONSIDERAZIONI GENERALI
1.1. Applicazione della direttiva 89/392/CEE, modificata dalle direttive
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE
Allorquando il rischio corrispondente sussiste, e non è trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 89/392/CEE. In ogni caso, si applica il requi- sito essenziale di cui al punto 1.1.2 dell’allegato I della direttiva 83/392/ CEE.
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1.2. Supporto del carico
Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resi- stenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell’ascensore fissati dall’installatore.
Se l’ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l’accesso e l’uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appro- priati destinati a facilitarne l’utilizzazione da parte loro.
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Gli elementi di sospensione e/o sostegno della cabina, compresi i collega- menti e gli attacchi terminali, devono essere studiati e progettati in modo da garantire un adeguato livello di sicurezza totale e ridurre al minimo il rischio di caduta della cabina, tenendo conto delle condizioni di utilizza- zione, dei materiali impiegati e delle condizioni di fabbricazione.
Qualora per la sospensione della cabina si utilizzino funi o catene, devono esserci almeno due funi o catene indipendenti l’una dall’altra, ciascuna con un proprio sistema di attacco. Tali funi o catene non devono comportare né raccordi, né impiombature, eccetto quelli necessari al loro fissaggio o al loro allacciamento.
1995L0016 — IT — 29.06.2006 — 002.001 — 11
1995L0016 — IT — 29.06.2006 — 002.001 — 12 1.4.4. Gli ascensori con puleggia di frizione devono essere progettati in modo
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1.5. Motore
che sia assicurata la stabilità delle funi di trazione sulla puleggia.
1.6. Comandi
gnati devono essere opportunamente progettati e disposti.
collocati in un circuito di comando a sicurezza intrinseca,
2. RISCHI PER LE PERSONE AL DI FUORI DELLA CABINA
Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme.
Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati membri le possibilità di dare il proprio accordo preventivo, in particolare in edifici già esistenti, le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile.
Nel funzionamento normale, un dispositivo di interbloccaggio deve rendere impossibile:
Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del livello al piano con porte aperte sono ammessi nelle zone definite a condizione che la velocità di tale ripristino sia controllata.
3. RISCHI PER LE PERSONE NELLA CABINA
3.1. Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse da pareti cieche, compresi pavimenti e soffitti, ad eccezione di aperture di ventila- zione, e dotate di porte cieche. Le porte delle cabine devono essere progettate ed installate in modo che la cabina non possa effettuare alcun movimento, tranne quelli di ripristino del livello di cui al punto 2.3, terzo comma, se le porte non sono chiuse, e si fermi in caso di apertura delle porte.
Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate in caso di arresto tra due livelli se esiste un rischio di caduta tra la cabina e le difese del vano o in mancanza di difese del vano.
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1995L0016 — IT — 29.06.2006 — 002.001 — 13
Il dispositivo che impedisce la caduta libera della cabina deve essere indi- pendente dagli elementi di sospensione della cabina.
Tale dispositivo deve essere in grado di arrestare la cabina con il suo carico nominale ed alla velocità massima prevista dall’installatore dell’a- scensore. L’arresto dovuto all’azione di detto dispositivo non deve provo- care una decelerazione pericolosa per gli occupanti, in tutte le condizioni di carico.
In questo caso lo spazio libero previsto al punto 2.2 deve essere misurato con gli ammortizzatori completamente compressi.
Detto requisito non si applica agli ascensori la cui cabina, per la progetta- zione del sistema di azionamento, non può invadere lo spazio libero previsto al paragrafo 2.2.
4. ALTRI RISCHI
5. MARCATURA
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6. ISTRUZIONI PER L’USO
— il montaggio,
— i collegamenti,
— la regolazione,
— la manutenzione,
possano essere effettuati correttamente e senza rischi.
1995L0016 — IT — 29.06.2006 — 002.001 — 14
1995L0016 — IT — 29.06.2006 — 002.001 — 15
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A. Contenuto della dichiarazione CE di conformità per i componenti di sicu-
rezza (1)
La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:
nità (2);
B. Contenuto della dichiarazione CE di conformità per gli ascensori instal- lati (3)
La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:
ALLEGATO II
1995L0016 — IT — 29.06.2006 — 002.001 — 16
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ALLEGATO III
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE», secondo il simbolo grafico che segue:
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispet- tate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per i componenti di sicurezza di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.
La marcatura CE è accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notificato nel quadro delle:
— procedure di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o iii), — procedure di cui all’articolo 8, paragrafo 2.
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ELENCO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA DI CUI ALL’ARTICOLO
1, PARAGRAFO 1 E ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1
b) Ammortizzatori a dissipazione di energia.
ALLEGATO IV
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ESAME CE DEL TIPO
(Modulo B)
A. Esame CE del tipo di componenti di sicurezza
La domanda deve contenere:
3. La componente di sicurezza e la sua idoneità a far sì che l’ascensore su cui sarà correttamente montato soddisfi le disposizioni della direttiva.
documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del
La documentazione tecnica riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla valutazione della conformità:
sfarli (ad esempio, norma armonizzata);
4. L’organismo notificato:
5. Se alle relative disposizioni della direttiva, l’organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo al richiedente. L’attestato deve contenere il nome e l’indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza, le conclu- sioni dell’esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari all’identificazione del tipo approvato.
La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere una copia dell’attestato e, su richiesta motivata, una copia della documentazione tecnica e dei verbali degli esami, dei calcoli o delle prove
l’esemplare rappresentativo del componente di sicurezza è conforme
ALLEGATO V
▼B
eseguiti. Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato CE del tipo, l’organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso.
— gli attestati di esame CE del tipo rilasciati;
— gli attestati di esame CE del tipo ritirati.
Inoltre, ciascun organismo notificato comunica agli altri organismi notifi- cati le informazioni utili concernenti gli attestati di esame CE del tipo da esso ritirati.
Nel caso in cui né il fabbricante di un componente di sicurezza né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immis- sione del componente di sicurezza sul mercato comunitario.
B. Esame CE del tipo di ascensore
La domanda deve contenere:
3. La dell’ascensore alle disposizioni della direttiva nonché di comprenderne la progettazione e il funzionamento.
documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità
La documentazione riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla valutazione della conformità:
(ad esempio, norma armonizzata);
(1) Se lo reputa necessario, l’organismo notificato può rilasciare un complemento dell’atte- stato iniziale di esame CE del tipo o richiedere la presentazione di un’altra domanda.
1995L0016 — IT — 29.06.2006 — 002.001 — 19
1995L0016 — IT — 29.06.2006 — 002.001 — 20
▼B
— le disposizioni che saranno adottate per l’installazione al fine di garan- tire la conformità dell’ascensore di serie alle disposizioni della diret- tiva.
La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere una copia dell’attestato e, su richiesta motivata, una copia della documentazione tecnica e dei verbali degli esami, dei calcoli o delle prove eseguiti.
Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l’organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso.
— gli attestati di esame CE del tipo rilasciati,
— gli attestati di esame CE del tipo ritirati.
Inoltre ciascun organismo notificato comunica agli altri organismi notifi- cati le informazioni utili concernenti gli attestati di esame «CE» del tipo da esso ritirati.
(1) Se lo reputa necessario, l’organismo notificato può rilasciare un complemento dell’atte- stato iniziale di esame CE del tipo o richiedere la presentazione di un’altra domanda.
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b) —funzionamento dell’ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d’arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi, ecc.);
ALLEGATO VI
ESAME FINALE
Detti controlli e prove comprendono in particolare:
a) esame della documentazione per verificare se l’ascensore è conforme all’a- scensore modello approvato in conformità dell’allegato V, parte B;
Il carico nominale è quello indicato al paragrafo 5 dell’allegato I.
Dopo tali prove, l’organismo notificato si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possono compromettere l’utilizzazione dell’ascensore.
L’organismo notificato non può esigere disegni dettagliati o informazioni precise non necessari per la verifica della conformità dell’ascensore da commercializzare con l’ascensore modello descritto nella dichiarazione di esame CE del tipo.
L’organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell’allegato I.
Se nega il rilascio dell’attestato di esame finale, l’organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto e suggerire i mezzi per ottenere il rila- scio. Nel richiedere nuovamente l’esame finale, l’installatore dell’ascensore deve rivolgersi al medesimo organismo notificato.
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CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI STATI MEMBRI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI
ALLEGATO VII
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ALLEGATO VIII
GARANZIA QUALITÀ PRODOTTI
(Modulo E)
Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun componente di sicu- rezza e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notifi- cato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.
La domanda deve contenere:
— tutte le informazioni utili sui componenti di sicurezza previsti;
— la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
— la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza appro- vati e una copia degli attestati di esame CE del tipo.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante dei componenti di sicurezza devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa docu- mentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un’inter- pretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi atti- nenza con la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata descri- zione:
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli apparecchi di sollevamento. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbri- cante dei componenti di sicurezza.
La decisione viene notificata al fabbricante dei componenti di sicurezza. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.
(1) Tale norma armonizzata sarà la EN 29003, eventualmente completata per tener conto della specificità dei componenti di sicurezza.
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3.4. Il fabbricante del componente di sicurezza si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi previsto miglioramento del sistema.
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisfa ancora i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.
L’organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comu- nicazione deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circo- stanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato
In tale occasione, l’organismo notificato può effettuare o fare effettuare se necessario prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità; esso fornisce al fabbricante dei componenti di sicurezza un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione di prova.
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ALLEGATO IX
GARANZIA QUALITÀ TOTALE
(Modulo H)
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiara- zione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
garanzia qualità ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:
— tutte le informazioni utili sui componenti di sicurezza;
— la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di note di politica aziendale, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata descri- zione:
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— dei mezzi di controllo dell’ottenimento della qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotto, e dell’efficacia di funziona- mento del sistema di garanzia qualità.
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli ascensori. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante.
La decisione viene notificata al fabbricante dei componenti di sicurezza. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono infor- mato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.
L’organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La noti- fica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostan- ziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato
di garanzia qualità, quali il risultato di analisi, calcoli, prove, ecc.;
5. Il fabbricante dei componenti di sicurezza, o il suo mandatario, per 10 anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del componente di sicu- rezza, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
Nel caso in cui né il fabbricante dei componenti di sicurezza né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo di tenere a disposi- zione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione dei componenti di sicurezza nel mercato comunitario.
(1) Tale norma armonizzata sarà la EN 29001, eventualmente completata per tener conto della specificità dei componenti di sicurezza.
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▼B
ALLEGATO X
VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO
(Modulo G)
La domanda deve contenere:
Se necessario ai fini della valutazione della conformità, la documentazione tecnica contiene inoltre i seguenti elementi:
utilizzati.
Se l’ascensore è conforme alle disposizioni della direttiva, l’organismo notifi- cato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione a lato della marcatura CE, conformemente all’allegato III, e redige un attestato di confor- mità relativo alle prove effettuate.
L’organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell’allegato I.
Se nega il rilascio dell’attestato di conformità, l’organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto e suggerire i mezzi per ottenere la conformità. Se chiede una nuova verifica, l’installatore dell’ascensore deve inoltrare la domanda allo stesso organismo notificato.
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ALLEGATO XI
CONFORMITÀ AL TIPO CON CONTROLLO PER CAMPIONE
(Modulo C)
Il fabbricante dei componenti di sicurezza, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiarazione CE di conformità.
Nel caso in cui né il fabbricante dei componenti di sicurezza né il suo manda- tario siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo di tenere a disposizione la docu- mentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione dei componenti di sicurezza nel mercato comunitario.
Gli elementi da considerare per il controllo dei componenti di sicurezza saranno decisi di comune accordo da tutti gli organismi notificati incaricati di questa procedura, tenendo conto delle caratteristiche essenziali dei componenti di sicurezza di cui all’allegato IV.
Il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell’organismo notificato, il numero di identificazione di quest’ultimo nel corso della fabbricazione.
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ALLEGATO XII
GARANZIA QUALITÀ PRODOTTI PER GLI ASCENSORI
(Modulo E)
L’installatore dell’ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.
La domanda deve contenere:
— tutte le informazioni utili sugli ascensori in questione;
— la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
— la documentazione tecnica relativa agli ascensori approvati e una copia degli attestati di esame CE del tipo.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall’installatore dell’a- scensore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un’interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata descri- zione:
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli ascensori. La procedura di valutazione comprende una visita presso gli impianti dell’installatore dell’ascensore e una visita del cantiere.
La decisione viene notificata all’installatore dell’ascensore. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.
(1) Tale norma armonizzata sarà la EN 29003, eventualmente completata per tener conto della specificità degli ascensori.
▼B
3.4. L’installatore dell’ascensore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
L’installatore dell’ascensore tiene informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi previsto migliora- mento del sistema.
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.
L’organismo notificato comunica la sua decisione all’installatore dell’a- scensore. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato
In tale occasione, l’organismo notificato può effettuare o fare effettuare, se necessario, prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità e dell’ascensore; esso fornisce all’installatore dell’ascen- sore un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione di prova.
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ALLEGATO XIII
GARANZIA QUALITÀ TOTALE
(Modulo H)
L’installatore dell’ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.
sistema di garanzia qualità ad un organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall’installatore dell’a- scensore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata descri- zione:
Se la progettazione non è pienamente conforme alle norme armonizzate, l’organismo notificato verifica se la progettazione è conforme alle disposi- zioni della direttiva e, in caso affermativo, rilascia un certificato CE di esame della progettazione all’installatore, precisandone i limiti di validità e i dati necessari per identificare la progettazione approvata.
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L’organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determi- nare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la confor- mità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corri- spondente norma armonizzata (1).
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli ascensori. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti dell’installatore dell’ascensore e la visita di un cantiere allestito per l’installazione.
La decisione viene notificata all’installatore dell’ascensore. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.
L’installatore dell’ascensore tiene informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.
L’organismo notificato comunica la sua decisione all’installatore dell’a- scensore. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motiva- zione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato
tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.
di garanzia qualità, quali il risultato di analisi, calcoli, prove, ecc.;
ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
Nel caso in cui l’installatore dell’ascensore non sia stabilito nella Comu- nità, l’obbligo summenzionato incombe all’organismo notificato.
(1) Tale norma armonizzata sarà la EN 29001, eventualmente completata per tener conto della specificità degli ascensori.
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7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia qualità totale sono redatte nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato o in una lingua da questo accettata.
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ALLEGATO XIV
GARANZIA QUALITÀ PRODUZIONE
(Modulo D)
garanzia qualità ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall’installatore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.
Detta documentazione deve includere, in particolare, un’adeguata descri- zione:
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli ascensori oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti dell’installatore.
La decisione viene notificata all’installatore. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.
(1) Queste prove comprendono, come minimo, quelle previste all’allegato VI, paragrafo 4, lettera b).
(2) Detta norma armonizzata è la EN 29002 completata, se necessario, per tener conto della specificità degli ascensori.
▼B
L’installatore o il mandatario tengono informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.
L’organismo notificato comunica la sua decisione all’installatore. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato
derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.
tarature, le qualifiche del personale, ecc.
3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.